CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
Riporto di seguito alcuni articoli.
Il documento è in fondo all'articolo ed è scaricabile.
Buona riflessione a tutti.
A.C
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"L'uomo nasce libero, ma ovunque è in catene"
Chi non fa valere i suoi diritti non ne ha.


Capitolo I
DIGNITÀ
Articolo 1
Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2
Diritto alla vita
- Ogni individuo ha diritto alla vita.
- Nessuno può essere condannato alla pena di morte, nè giustiziato.
Articolo 3
Diritto all’integrità della persona
- Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
- Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani
Articolo 4
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, nè a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 5
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
- Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
- Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
- E' proibita la tratta degli esseri umani
Capitolo 2
Libertà
Articolo 6
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza
Articolo 7
Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
Articolo 8
Protezione dei dati di carattere personale
- Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
- Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
- Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.
Articolo 9
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
Articolo 10
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
- Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
Articolo 11
Libertà di espressione e d’informazione
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
- La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo 12
Libertà di riunione e di associazione
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
- I partiti politici a livello dell’Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione.
Articolo 13
Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata
Capitolo III
UGUAGLIANZA
Articolo 22
Diversità culturale, religiosa e linguistica
L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Capitolo VI
GIUSTIZIA
Articolo 47
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.
Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo 48
Presunzione di innocenza e diritti della difesa
- Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
- Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo 49
Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
- Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima.
- Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un’azione o di un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
- Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Capitolo VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 54
Divieto dell’abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.